La Corte d’Appello ha accolto il reclamo presentato avverso una sentenza di primo grado che aveva erroneamente dichiarato illegittimo un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Lo Studio ha assistito il datore di lavoro in tutte le fasi del giudizio, ottenendo la piena riforma della decisione impugnata.
La Corte d’Appello ha riconosciuto la piena legittimità di un recesso determinato da un riassetto organizzativo aziendale, resosi necessario in seguito alla cessazione anticipata di un contratto di appalto. La Corte ha inoltre escluso che la società fosse tenuta a un obbligo di ricollocazione del lavoratore, ritenendo assolto l’onere probatorio relativo al cosiddetto repechage.
Un lavoratore aveva impugnato il licenziamento ricevuto nel 2019, sostenendo l’insussistenza della causale economica e la mancata verifica di possibili alternative occupazionali all’interno dell’azienda. Il giudice di primo grado, pur riconoscendo la legittimità della riorganizzazione aziendale, aveva ritenuto violato l’obbligo di repêchage e, applicando l’art. 18, comma 4 e 7, dello Statuto dei lavoratori, aveva condannato l’azienda alla reintegra e al risarcimento.
Su impulso dello Studio, la società ha proposto reclamo ex art. 1, comma 58, della L. 92/2012, contestando l’applicazione della tutela reintegratoria e ribadendo la legittimità del licenziamento sotto tutti i profili.
La Corte ha accolto integralmente il reclamo, valorizzando sia l’effettività del riassetto organizzativo sia l’assenza di posti alternativi disponibili al momento del licenziamento.
Dopo aver riconosciuto la piena legittimità della “rinnovazione” del licenziamento originariamente intimato in forma orale (e dunque nullo per vizio formale), i giudici hanno chiarito che la nuova comunicazione, formulata per iscritto, ha efficacia ex nunc ed è pienamente valutabile alla luce della situazione esistente al momento del nuovo recesso.
Il collegio ha ribadito un principio fondamentale: la soppressione del posto di lavoro, se reale e motivata da esigenze economico-organizzative, rappresenta un giustificato motivo oggettivo idoneo a legittimare il licenziamento.
Quanto all’obbligo di repêchage, la Corte ha accolto le tesi difensive sostenute dallo Studio, affermando che tale obbligo può ritenersi assolto anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, come ad esempio la piena occupazione dei posti disponibili e l’assenza di nuove assunzioni nel periodo successivo al licenziamento. Nel caso specifico, i dati del Libro Unico del Lavoro (LUL) dimostravano chiaramente che, nei mesi successivi al recesso, la società non aveva assunto alcun nuovo dipendente, confermando l’effettiva impossibilità di ricollocare il lavoratore in altri ruoli.
La Corte ha pertanto riformato integralmente la sentenza di primo grado, rigettando l’impugnativa proposta dal lavoratore e condannandolo al pagamento delle spese di lite, sia per il primo grado che per la fase del reclamo.
Questa sentenza rappresenta un importante riconoscimento della bontà delle strategie processuali adottate dallo Studio, che ha affiancato il datore di lavoro fin dalla prima fase contenziosa e ha curato personalmente l’intero giudizio di reclamo.
La decisione conferma la necessità di affrontare i procedimenti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo con rigore documentale, chiarezza motivazionale e pieno presidio dei dati aziendali, soprattutto in relazione al rispetto dell’obbligo di repêchage.
In un sistema giuridico che assegna al giudice un ruolo attivo nella verifica delle motivazioni economiche e organizzative del licenziamento, la puntuale gestione dei documenti e l’evidenza del quadro occupazionale aziendale assumono rilievo decisivo.
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