Negli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) – come ISTAT, CNR e gli altri enti del comparto ricerca – le progressioni economiche legate all’anzianità di servizio non sono solo una questione “tecnica”: incidono in modo molto concreto su busta paga, TFR/TFS e futura pensione.
Negli ultimi anni, alcune ordinanze della Corte di cassazione (nn. 33054/2023, 5010/2024 e 3247/2025) hanno acceso i riflettori su due aspetti cruciali:
A. Come si calcolano gli “anni finiti” di anzianità richiesti per il passaggio di fascia;
B. Come va interpretato lo “0” nelle fasce stipendiali del tipo “0–3 anni”, “0–4 anni”, ecc.
Da queste pronunce emerge un orientamento nettamente più favorevole ai lavoratori, in contrasto con le letture più rigide (e spesso penalizzanti) adottate in passato da alcuni Enti.
La questione riguarda in particolare:
ricercatori e tecnologi degli EPR;
dirigenti di ricerca;
il personale inquadrato nei vari livelli contemplati dal:
CCNL 1998 area dirigenza ricerca;
CCNL 2006 comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione;
CCNL 2009 (personale non dirigente), che contiene clausole analoghe non ancora vagliate dalla Cassazione.
In concreto, sono interessati tutti i lavoratori per cui il trattamento economico tabellare è articolato in fasce di anzianità, del tipo:
0–3 anni
4–7 anni
8–12 anni
oppure, in altri schemi:
0–4 anni
5–8 anni
9–12 anni
13–16 anni
17–22 anni
23–30 anni
31+ anni
Ogni salto di fascia comporta un incremento stipendiale mensile (per 13 mensilità) e produce effetti anche su TFS/TFR e, in prospettiva, sulla pensione.
L’anzianità di servizio è il tempo che decorre:
dalla data di assunzione del lavoratore;
fino alla cessazione del rapporto.
Nel pubblico impiego contrattualizzato:
incide su ferie, permessi, scatti di anzianità, TFR/TFS e, più in generale, su vari istituti economici e giuridici;
si computa, in linea di principio, sulla base del servizio effettivo, includendo le normali sospensioni (riposi, festività, ferie, ecc.);
decorre dalla data di assunzione, salvo casi particolari (es. alcune aspettative non retribuite).
Il d.lgs. 165/2001 (art. 45) impone alle amministrazioni pubbliche il rispetto della parità di trattamento contrattuale: a parità di condizioni, due lavoratori non possono essere trattati in modo diverso rispetto a quanto previsto dal CCNL.
Questo principio è uno dei cardini utilizzati dalla Cassazione per censurare le interpretazioni che producono ingiustificate disparità tra lavoratori assunti in date diverse.
Alcuni Enti hanno interpretato la locuzione “anni finiti” indicata nelle tabelle contrattuali (ad esempio nella Tabella B del CCNL 1998) in modo molto penalizzante:
passaggio di fascia solo al 31 dicembre dell’anno di maturazione,
indipendentemente dalla data individuale di assunzione.
In pratica:
chi era assunto il 10 gennaio 1998 e maturava il 4° anno il 10 gennaio 2002,
restava in fascia più bassa fino al 31 dicembre 2002;
chi era assunto il 20 luglio 1998 maturava il 4° anno il 20 luglio 2002,
ma il passaggio veniva ugualmente differito al 31 dicembre 2002;
chi era assunto il 15 dicembre 1998 maturava il 4° anno il 15 dicembre 2002,
con un differimento di poche settimane, sempre al 31 dicembre 2002.
Le ordinanze della Cassazione hanno chiarito un principio molto semplice ma decisivo:
l’“anno finito” si calcola dalla data di assunzione del singolo lavoratore, non rispetto all’anno solare.
Quindi:
il 4° anno finito si compie esattamente 4 anni dopo la data di assunzione (es. assunzione il 20.07.1998 → 4° anno finito il 20.07.2002);
da quel momento, il lavoratore ha diritto al passaggio di fascia, se ne ricorrono le condizioni contrattuali;
non è legittimo posticipare automaticamente tutti i passaggi al 31 dicembre, perché:
crea disparità di trattamento tra chi è assunto a gennaio e chi a dicembre;
consente a chi ha lavorato meno di accedere prima alla fascia successiva, a parità di anzianità “solare”;
viola la logica stessa degli scatti legati all’anzianità effettiva di servizio.
Immaginiamo tre dirigenti di ricerca (livello I), assunti nel 1998:
| Lavoratore | Data assunzione | 4° anno finito (corretto) | Passaggio con criterio 31/12 | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| A | 10/01/1998 | 10/01/2002 | 31/12/2002 | ≈ 11 mesi |
| B | 20/07/1998 | 20/07/2002 | 31/12/2002 | ≈ 5 mesi |
| C | 15/12/1998 | 15/12/2002 | 31/12/2002 | ≈ 0,5 mesi |
Assumendo uno scarto medio di fascia di 100 € lordi/mese, il ritardo genera, per ciascun passaggio:
Lavoratore A: ≈ 1.100 € lordi;
Lavoratore B: ≈ 500 € lordi;
Lavoratore C: ≈ 50 € lordi.
E l’effetto si ripete per le soglie successive (8, 12, 16, 22 anni…), con differenze che possono diventare rilevanti sull’intera carriera.
La seconda questione riguarda il modo in cui si legge la fascia iniziale:
“0–3 anni” (schema tipico);
o “0–4 anni” (come nella Tabella D per i dirigenti di ricerca livello I, regime 1.1.2002).
Interpretazione corretta (favorevole al lavoratore)
lo “0” indica solo il punto di partenza, cioè la data di assunzione;
la fascia “0–3” copre 3 anni effettivi;
la fascia “0–4” copre 4 anni effettivi;
il passaggio avviene al compimento del 3° o 4° anno di anzianità, computato dalla data di assunzione.
Interpretazione estensiva (penalizzante)
lo “0” viene trattato come un anno “aggiuntivo” non conteggiato;
di fatto, la fascia “0–3” dura 4 anni;
la fascia “0–4” dura 5 anni;
ogni passaggio di fascia viene slittato di un anno, a parità di numero indicato.
L’impostazione accolta dalla Cassazione (anche nella ordinanza n. 3247/2025) porta a queste conclusioni:
non esiste un “anno zero” di anzianità: dal primo giorno di servizio, l’anzianità inizia a maturare;
il numero “0” serve solo a indicare il momento di decorrenza (la data di assunzione), non un periodo “vuoto” in cui non si matura nulla;
quando il lavoratore compie un anno di servizio, ha 1 anno di anzianità; al compimento del 3° anno, ha 3 anni di anzianità e così via;
gli “anni finiti” vanno letti come anni effettivi di anzianità, in piena coerenza con quanto chiarito per la Questione A.
In altri termini:
se la fascia è “0–3 anni”, il lavoratore deve transitare nella fascia successiva al compimento del 3° anno, non dopo 4 anni.
Per capire quanto incida questa differenza, immaginiamo ancora la fascia iniziale “0–3 anni” e due criteri:
Criterio A – corretto: fascia 0–3 = 3 anni effettivi;
Criterio B – estensivo: fascia 0–3 = 4 anni effettivi.
Tre lavoratori assunti nel 1998:
A: 10 gennaio
B: 20 luglio
C: 15 dicembre
Con il criterio corretto, la fascia 0–3 termina dopo 3 anni esatti (rispettivamente: 10.01.2001, 20.07.2001, 15.12.2001).
Con il criterio estensivo, tutti restano un anno in più nella fascia iniziale:
la durata effettiva diventa 4 anni;
lo slittamento è di 12 mesi per ciascun lavoratore;
assumendo uno scarto medio di 100 € lordi/mese, il solo prolungamento della fascia iniziale comporta circa 1.200 € lordi persi per ogni lavoratore.
Se estendiamo il ragionamento a tutte le fasce successive – ad esempio la sequenza:
0–4 anni
5–8 anni
9–12 anni
13–16 anni
17–22 anni
23–30 anni
e ipotizziamo:
100,14 € lordi/mese di incremento per i primi scatti;
141,24 € lordi/mese per quelli di anzianità più elevata;
l’effetto “a cascata” del criterio estensivo è impressionante:
ogni fascia dura un anno in più del dovuto;
il lavoratore perde un anno di incremento a ogni passaggio;
su una carriera che attraversi tutte le fasce fino alla 23–30 anni, la perdita complessiva può aggirarsi nell’ordine di 6.500–8.000 € lordi solo di retribuzione tabellare, senza contare gli effetti su TFR/TFS e pensione.
Naturalmente, si tratta di stime illustrative, basate su valori indicativi e non riferite a singoli casi; servono però a mostrare l’ordine di grandezza del problema.
Un altro punto delicato è quello dei termini di prescrizione.
L’anzianità in sé (cioè il fatto di avere X anni di servizio) non si prescrive come “stato di fatto”.
Si prescrivono, però, i diritti patrimoniali che da essa derivano: retribuzioni, arretrati, differenze di trattamento, ecc.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 36197/2023, hanno chiarito che:
nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione quinquennale si applica anche in costanza di rapporto, sia a tempo indeterminato che per successioni di contratti a termine;
la prescrizione decorre via via che il diritto matura, non dalla cessazione del rapporto;
il lavoratore pubblico, in linea generale, non è considerato esposto a un “timore reverenziale” tale da impedirgli di agire.
Tradotto in pratica:
le differenze retributive dovute per mancato o tardivo passaggio di fascia si prescrivono in 5 anni dalla singola mensilità;
più si aspetta, più mensilità si perdono per intervenuta prescrizione;
per questo è importante attivarsi rapidamente, specie alla luce dell’orientamento favorevole della Cassazione su “anni finiti” e fascia “0–3”.
Alla luce di quanto sopra, è opportuno che lavoratori, RSU e organizzazioni sindacali:
Verifichino la propria situazione retributiva
controllando le date di assunzione;
ricostruendo le date di passaggio da una fascia all’altra;
confrontando la prassi dell’Ente con il criterio degli anni effettivi dalla data di assunzione.
Richiedano all’Ente i dati necessari
estratti storici delle fasce stipendiali;
copia del contratto individuale e dei provvedimenti di inquadramento/progressione;
eventuali note interne o circolari che disciplinano i passaggi di fascia.
Valutino l’esistenza di differenze retributive
calcolando, anche in modo approssimativo, l’effetto dell’anno di ritardo per ciascun passaggio;
tenendo conto dei 5 anni di prescrizione per i crediti retributivi.
Agiscano con strumenti collettivi e individuali
richieste scritte (anche collettive) all’Ente per adeguare la prassi ai principi della Cassazione;
valutazione di eventuali azioni giudiziarie per il recupero degli arretrati ancora esigibili;
supporto e coordinamento delle RSU per diffondere correttamente l’informazione tra i lavoratori.
Le ordinanze della Cassazione su:
significato di “anni finiti”;
interpretazione dello “0” nelle fasce stipendiali (0–3, 0–4, ecc.);
conducono a un sistema in cui:
l’anzianità è calcolata dalla data di assunzione, anno per anno, in modo effettivo;
il lavoratore non resta un anno in più in una fascia solo per scelte discrezionali dell’Ente;
si garantisce una maggiore ragionevolezza e parità di trattamento tra lavoratori assunti in momenti diversi dello stesso anno.
Per molti dipendenti degli Enti Pubblici di Ricerca – a partire da ISTAT, ma con riflessi potenzialmente analoghi in altri EPR – ciò può tradursi in:
adeguamenti dell’inquadramento di fascia;
recupero di differenze retributive ancora non prescritte;
riflessi favorevoli su TFR/TFS e pensione.
Lo schema delle progressioni orizzontali negli EPR è complesso e spesso stratificato su più CCNL (1998, 2002, 2006, 2009…).
Se sei:
un/una dipendente ISTAT o di altro Ente di ricerca,
un/una RSU o rappresentante sindacale che vuole capire l’impatto di queste pronunce sul proprio Ente,
o un gruppo di lavoratori che sospetta di aver subito un ritardo nei passaggi di fascia,
è opportuno effettuare una verifica mirata della tua posizione.
Possiamo assisterti:
nell’analisi dell’anzianità e delle fasce applicate;
nel calcolo delle differenze retributive potenzialmente dovute (nei limiti della prescrizione);
nella predisposizione di istanze e diffide all’Ente;
nell’eventuale contenzioso giudiziale.
Per una valutazione personalizzata del tuo caso puoi contattare lo Studio e, se necessario, inviarci la documentazione (contratti, provvedimenti di inquadramento, buste paga, ecc.) per un esame tecnico-giuridico puntuale.